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Sez. 2, Sentenza n. 17138 del 26/08/2015 (Rv. 636416 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - SCELTA TRA RIDUZIONE DEL PREZZO E RISOLUZIONE | Domanda di risoluzione - Domanda subordinata di riduzione del prezzo - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636416-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - SCELTA TRA RIDUZIONE DEL PREZZO E RISOLUZIONE

In tema di garanzia per vizi della cosa venduta e per il caso in cui l'azione di riduzione del prezzo sia accordata al compratore non in via esclusiva, ma in via concorrente con l'azione di risoluzione, è inammissibile la domanda di riduzione esperita in subordine rispetto alla proposizione in via principale dell'azione di risoluzione, atteso che entrambe le azioni si ricollegano ai medesimi presupposti, cioè la sussistenza di vizi con le caratteristiche fissate dall'art. 1490 c.c., che stabilisce una disciplina della materia completa e non integrabile con le regole dell'art. 1455 c.c. sull'importanza dell'inadempimento, restando esclusa la configurabilità di un rapporto di subordinazione fra le rispettive domande, sicché il compratore deve scegliere fra l'una o l'altra.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)