diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 22415 del 29/11/2004 (Rv. 578466 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - SCELTA TRA RIDUZIONE DEL PREZZO E RISOLUZIONE | Domanda di risoluzione - Domanda subordinata di riduzione del prezzo - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578466-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - SCELTA TRA RIDUZIONE DEL PREZZO E RISOLUZIONE

In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, e per il caso in cui l'azione di riduzione del prezzo sia accordata al compratore non in via esclusiva (art. 1492, terzo comma, cod. civ.), ma in via concorrente con l'azione di risoluzione (art. 1492, primo comma, cit.), è inammissibile la domanda di riduzione esperita in subordine rispetto alla proposizione a titolo principale dell'azione di risoluzione, in quanto entrambe le azioni si ricollegano ai medesimi presupposti, cioè la sussistenza di vizi con le caratteristiche fissate dall'art. 1490, cod.civ., il quale stabilisce una disciplina della materia completa, non integrabile con le regole dell'art. 1455, cod.civ., sull'importanza dell' inadempimento, restando esclusa la configurabilità di un rapporto di subordinazione fra le succitate domande.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)