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Sez. 2, Sentenza n. 2822 del 16/07/1976 (Rv. 381570 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - CONTESTAZIONE DI TUTTI I CONCORRENTI FORI TERRITORIALI - NECESSITA - ONERE DELLA RELATIVA PROVA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381570-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - CONTESTAZIONE DI TUTTI I CONCORRENTI FORI TERRITORIALI - NECESSITA - ONERE DELLA RELATIVA PROVA - FATTISPECIE.*

Il convenuto il quale eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito in una causa relativa a diritti di obbligazione, per la quale l'attore aveva la scelta tra i fori indicati dagli artt 18, 19 e 20 cod proc civ, non solo ha l'Onere di contestare la Competenza sotto tutti i prospettabili profili, ma deve anche fornire la prova dell'eccezione sollevata, in tutti i suoi aspetti. (nella specie il giudice adito, pur rilevando che nessuna delle parti aveva fornito la prova del luogo in cui era sorta l'obbligazione, si e parimenti dichiarato incompetente, ritenendo fondata l'eccezione sotto il profilo del forum destinatae solutionis. La suprema Corte, nel dichiarare la Competenza territoriale del giudice adito, ha formulato il principio espresso dalla massima che precede). (V 3029/74, mass n 371482; (V 1788/74, mass n 369974).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)