Sez. 3, Sentenza n. 1788 del 17/06/1974 (Rv. 369974 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - CONTESTAZIONE DI TUTTI I FORI FACOLTATIVI CONCORRENTI - NECESSITA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - CONTESTAZIONE DI TUTTI I FORI FACOLTATIVI CONCORRENTI - NECESSITA.*
Nelle cause relative a diritti di obbligazione, poiche, ai sensi dell'art 20 cod proc civ, si aggiungono, al foro generale previsto dall'art 18 cod proc civ, il forum contractus ed il forum destinatae solutionis, e la scelta di uno di questi fori concorrenti spetta all'attore, il convenuto, nel primo atto difensivo, deve contestare l'individuabilita presso il giudice adito dei detti fori facoltativi, per cui, se omette o ritarda tale contestazione, la Competenza resta definitivamente radicata presso il giudice adito. (Conf 1044'70, mass n 346591).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)