Sez. 6, Sentenza n. 200 del 20/01/1997 Cc. (dep. 13/03/1997) Rv. 207162 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Giudice competente - Preclusione derivante dalla mancata impugnazione dell'ordinanza cautelare - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA
L'ordinanza di revoca della misura cautelare - che può essere adottata in qualsiasi fase del procedimento e non ha natura impugnatoria - mira a verificare la sussistenza attuale delle condizioni di applicabilità delle misure prescritte dagli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. o di quelle relative alle singole misure, avendo riguardo sia ai fatti sopravvenuti, sia a quelli originari e coevi all'ordinanza impositiva, facendoli oggetto di una valutazione eventualmente diversa da quella prescelta dal giudice che ha applicato la misura. Conseguentemente, il giudice competente a pronunziarsi sulla revoca della misura, non incontra alcuna preclusione - quanto all'accertamento della sussistenza originaria (oltre che persistente) di indizio di esigenze cautelari - nella mancata impugnazione dell'ordinanza cautelare nei termini previsti dall'art. 309 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)