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Sez. 6, Sentenza n. 1613 del 30/09/2002 Cc. (dep. 15/01/2003) Rv. 223231 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IN GENERE | Riesame e revoca - Attribuzioni del giudice del riesame e di quello della revoca - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223231-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IN GENERE

In tema di impugnazioni avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, le condizioni di salute dell'indagato incompatibili con lo stato di detenzione non possono costituire motivo di censura contro l'ordinanza impositiva della misura coercitiva, ma debbono essere fatte eventualmente valere davanti al giudice competente ex art. 279 cod. proc. pen., in sede di richiesta di revoca o di sostituzione della misura, formulata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 279 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)