Sez. 3, Sentenza n. 2493 del 20/07/1972 (Rv. 359967 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - CAUSE - CONTRASTO CON NORME IMPERATIVE - ESPRESSA SANZIONE DI NULLITA - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI UN IMPIEGATO COMUNALE - NULLITA.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - CAUSE - CONTRASTO CON NORME IMPERATIVE - ESPRESSA SANZIONE DI NULLITA - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI UN IMPIEGATO COMUNALE - NULLITA.*
L'ipotesi di nullita del contratto per contrasto con norme imperative, contemplate dal primo comma dell'art 1418 cod civ, e configurabile indipendentemente da un'espressa comminatoria di legge. E pertanto nullo un contratto di lavoro autonomo stipulato da un impiegato comunale, in violazione del divieto posto dalla disposizione dell'art 241, terzo comma, tu legge comunale e provinciale, avente carattere assoluto ed inderogabile, benche tale disposizione non preveda, per l'ipotesi di infrazione al divieto medesimo, la sanzione civilistica di nullita del contratto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 03/03/1934 num. 383 art. 241
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)