Sez. 1, Sentenza n. 571 del 14/03/1984 Ud. (dep. 10/04/1984) Rv. 163552 - 01
PUBBLICO MINISTERO - FACOLTÀ NELL'ISTRUZIONE FORMALE - INTERVENTO - RICHIESTE E CONCLUSIONI - PROCEDIMENTI INCIDENTALI - LIBERTÀ PERSONALE - ORDINANZA DEL G.I. - CONCESSIONE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - IMPUGNAZIONI DEL P.M. - REVOCA DELLA CONCESSIONE - GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - TRIBUNALE - OBBLIGHI - NUOVA AUDIZIONE DEL P.M. - ESCLUSIONE - ESTREMI.*
PUBBLICO MINISTERO - FACOLTÀ NELL'ISTRUZIONE FORMALE - INTERVENTO - RICHIESTE E CONCLUSIONI - PROCEDIMENTI INCIDENTALI - LIBERTÀ PERSONALE - ORDINANZA DEL G.I. - CONCESSIONE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - IMPUGNAZIONI DEL P.M. - REVOCA DELLA CONCESSIONE - GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - TRIBUNALE - OBBLIGHI - NUOVA AUDIZIONE DEL P.M. - ESCLUSIONE - ESTREMI.*
Ai fini della osservanza del disposto di cui allo art. 76 cod. proc. pen., qualora il tribunale, decidendo sull'appello proposto dal P.m. avverso l'ordinanza del giudice istruttore che conceda gli arresti domiciliari, revochi la stessa, il tribunale non deve sentire di nuovo il P.m. appellante, una volta che questi abbia già formulato la propria richiesta con l'atto di promuovimento di procedimento di impugnazione, in tal modo svolgendo esaurientemente le sue funzioni di Azione, di promozione e di consulenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)