Sez. 1, Sentenza n. 2445 del 07/11/1984 Cc. (dep. 27/11/1984) Rv. 166862 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - RIESAME DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE - PREVIE CONCLUSIONI DEL P.M. - IN GRADO DI APPELLO - APPELLO DELLO STESSO P.M. - NECESSITÀ - EFFETTI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - RIESAME DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE - PREVIE CONCLUSIONI DEL P.M. - IN GRADO DI APPELLO - APPELLO DELLO STESSO P.M. - NECESSITÀ - EFFETTI.*
L'ordinanza del tribunale, che, su appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza del giudice istruttore che sostituiva allo stato di custodia cautelare in carcere la misura degli arresti domiciliari, revochi questa ultima misura alternativa, è affetta da vizio "in procedendo" allorché sia pronunziata senza la preventiva acquisizione delle conclusioni scritte dal P.m. appellante. Infatti, una tale omissione costituisce violazione del tassativo disposto di cui all'art. 76 cod. proc. pen., che trova applicazione, malgrado il silenzio della legge n. 532 del 1982, anche nei procedimenti incidentali in materia di libertà personale, ed integra una nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio. (V mass n 164928; (V mass n 164223; (V mass n 162493; (V mass n 164225; (contra mass n 163558; (contra mass n 163552, in generale, cioè non in caso di appello del P.m. si ritiene non necessario acquisire le conclusioni del P.m. stesso; (contra mass n 160124; (contra mass n 162828, invece, lo ritiene necessario).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 153, Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 281 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 282 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)