Sez. 3, Sentenza n. 927 del 09/05/1967 (Rv. 327153 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - FONDI SEPARATI DA UNA VIA O DA UNO SPIAZZO PUBBLICO - CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI RISPETTO DELLE DISTANZE - DELIMITAZIONE AD ANGOLO RETTO DEI FONDI DA PARTE DELLA VIA O DELLO SPIAZZO PUBBLICO - SUFFICIENZA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - FONDI SEPARATI DA UNA VIA O DA UNO SPIAZZO PUBBLICO - CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI RISPETTO DELLE DISTANZE - DELIMITAZIONE AD ANGOLO RETTO DEI FONDI DA PARTE DELLA VIA O DELLO SPIAZZO PUBBLICO - SUFFICIENZA.*
L'Obbligo di rispettare la distanza legale prevista dall'art.907 cod.civ., da parte del proprietario che voglia intraprendere nel suo fondo una nuova costruzione nei confronti del vicino che abbia acquistato il diritto di avere su di esso vedute dirette, viene meno quando tra la veduta ed il fondo vi sia una via pubblica. Non e necessario che i due fondi - cioe quello, dal quale si esercita la veduta, e l'altro, nel quale si vuole fabbricare - si fronteggino e che la strada e lo spiazzo pubblico si trovino in mezzo ad essi in modo tale da farli risultare su fronti opposti, ma e sufficiente che i medesimi fondi siano confinanti con la strada o lo spiazzo pubblico, sempre che si trovino rispetto ad esso in una posizione tale da rientrare nella fattispecie prevista dall'art. 907. Tale ipotesi ricorre, e quindi viene meno l'Obbligo della distanza, allorche la strada o lo spiazzo, sempre che di questi sia accertata la natura pubblica, delimitino ad angolo retto, da un lato, un fabbricato nel quale vi sia una veduta e, dall'altro, il fondo nel quale si intraprende la nuova costruzione. (Cfr. 1426-65, 2945-60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)