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Sez. 2, Sentenza n. 1598 del 03/06/1974 (Rv. 369775 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - IN GENERE - STRADA O SPIAZZO PUBBLICO TRA I FONDI - DISTANZE - OSSERVANZA - OBBLIGO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369775-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - IN GENERE - STRADA O SPIAZZO PUBBLICO TRA I FONDI - DISTANZE - OSSERVANZA - OBBLIGO - ESCLUSIONE.*

Ai sensi del terzo comma dell'art 905 cod civ, il rispetto delle distanze previste per l'apertura di vedute dirette e di balconi non e richiesto quando tra i fondi vicini vi sia una strada o spiazzo pubblico: detta situazione si verifica anche quando la strada o lo spiazzo pubblico delimitino il fondo e la veduta ad angolo. (V 927'67, mass n 327153; 1426'65; 2945'60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)