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Sez. 1, Sentenza n. 1822 del 21/06/1974 (Rv. 370022 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - PER PERSONA DA NOMINARE - NOMINA DELLA PERSONA - TERMINE PREVISTO DALL'ART 58 DELLA LEGGE DI REGISTRO - NATURA - DEROGABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370022-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - PER PERSONA DA NOMINARE - NOMINA DELLA PERSONA - TERMINE PREVISTO DALL'ART 58 DELLA LEGGE DI REGISTRO - NATURA - DEROGABILITA - ESCLUSIONE.*

Il termine di tre giorni, contemplato dall'art 58 della legge di registro per provvedere alla nomina della persona per cui si e concluso il contratto, ha carattere perentorio, perche ha una sua propria specifica funzione determinata unicamente da esigenze tributarie. Esso non puo essere parificato al termine che, previsto per la stessa nomina dall'art 1402 cod civ, persegue finalita di altra natura, e pertanto non e, come quest'ultimo termine, derogabile per volonta delle parti. (Conf 309'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1402, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)