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Sez. 3, Sentenza n. 21254 del 29/09/2006 (Rv. 593891 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - IN GENERE | Nomina del terzo e dichiarazione di accettazione dello stesso - Forma - Comunicazione all'altro contraente - Requisiti - Mancato rispetto del termine di legge o convenzionale per la nomina e la comunicazione - Effetti.
Stato
decisa il 2006-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593891-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - IN GENERE

Nel contratto per persona da nominare la dichiarazione di nomina e l'accettazione del terzo devono rivestire la stessa forma del contratto, ma ciò non va inteso nel senso che debbano necessariamente essere consacrate in una formale dichiarazione diretta all'altro contraente, essendo sufficiente che a costui pervenga una comunicazione scritta indicante la chiara volontà di designazione del terzo, in capo al quale deve concludersi il contratto, e la sua accettazione. Il contratto per persona da nominare produce quindi l'effetto della sostituzione del nominato all'originario stipulante "ex tunc", in via diretta ed immediata, nei confronti del terzo, sempre che la dichiarazione di nomina di questo da parte del contraente proceda in tempo utile e nelle debite forme e sia altresì trascritta ove tale formalità sia prevista per il contratto cui inerisce. Trascorso invece il termine di tre giorni previsto dalla legge, o quello diverso pattuito dalle parti, il rapporto si consolida in capo allo stipulante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1401, Cod. Civ. art. 1402, Cod. Civ. art. 1403, Cod. Civ. art. 1405

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)