Sez. 3, Sentenza n. 2913 del 28/07/1975 (Rv. 376966 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE - NOTIFICAZIONE 'SU ISTANZA DI PARTÈ - NOZIONE DI 'PARTÈ - NOTIFICAZIONE SU ISTANZA DI AVVOCATO SENZA PROCURA - INVALIDITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE - NOTIFICAZIONE 'SU ISTANZA DI PARTÈ - NOZIONE DI 'PARTÈ - NOTIFICAZIONE SU ISTANZA DI AVVOCATO SENZA PROCURA - INVALIDITA.*
L'espressione 'su istanza di partè, di cui all'art 285 cod proc civ, sta ad indicare che e valida la notificazione della sentenza fatta ad istanza della parte personalmente o del suo difensore, e cioe dei soggetti del rapporto processuale e dei loro difensori, i quali, in virtu della procura ad litem, hanno il potere di compiere nell'interesse di tali soggetti tutti gli Atti del processo, che a questi non siano espressamente riservati dalla legge. Pertanto, deve ritenersi invalida la notificazione della sentenza solo se eseguita su istanza di avvocato che non abbia il potere di rappresentare la parte. (V 2547/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)