Sez. L, Sentenza n. 3155 del 24/05/1982 (Rv. 421096 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - AD ISTANZA DEGLI EREDI DELLA PARTE DECEDUTA SENZA COMUNICAZIONE DEL DECESSO ANTERIORMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - NULLITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA DELL'INDICAZIONE DEI NOTIFICANTI E DEL LORO DOMICILIO - CONSEGUENZE - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE NEI CONFRONTI DEL DESTINATARIO - ESCLUSIONE - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMO NEL TERMINE LUNGO AGLI EREDI - LEGITTIMITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - AD ISTANZA DEGLI EREDI DELLA PARTE DECEDUTA SENZA COMUNICAZIONE DEL DECESSO ANTERIORMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - NULLITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA DELL'INDICAZIONE DEI NOTIFICANTI E DEL LORO DOMICILIO - CONSEGUENZE - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE NEI CONFRONTI DEL DESTINATARIO - ESCLUSIONE - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMO NEL TERMINE LUNGO AGLI EREDI - LEGITTIMITÀ.*
La notificazione della sentenza eseguita ad istanza degli eredi della parte di cui non sia stato comunicato il decesso avvenuto anteriormente alla pubblicazione della sentenza medesima, ove manchi l'indicazione dell'identità personale e del domicilio nonché dello stesso numero dei richiedenti la notifica, è affetta da nullità, ed è conseguentemente inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione della decisione nei confronti della parte cui questa è notificata: sia perché tale notifica non consente al destinatario di conoscere il soggetto (o i soggetti) che gli si contrappone, sia perché in tal caso il destinatario non potrebbe notificare l'eventuale impugnazione collettivamente ed impersonalmente agli eredi, a norma del secondo comma dell'art. 330 cod. proc. civ., essendo ciò consentito solo quando la morte del dante causa si sia verificata dopo la notificazione della decisione, o anche prima di tale notificazione ma sempre dopo la pubblicazione della sentenza. Ne consegue che, nel caso sopra indicato, legittimamente il destinatario della notifica della sentenza, essendogli anche preclusa la possibilità di notificare l'impugnazione nel termine breve dell'art. 325 cod. proc. civ. a norma dell'art. 143 cod. proc. civ., per la mancata conoscenza dei soggetti ad istanza dei quali fu a lui eseguita la notifica della sentenza, si limita a prendere atto, attraverso tale notifica, della denunzia di decesso della controparte, nei cui confronti la sentenza stessa fu emessa, e, accertate per suo conto la data del decesso e l'identità degli eredi, procede a notificare a costoro l'impugnazione entro il termine annuale di decadenza. (V 3695/81, mass n 414335; (V 1917/79, mass n 398308; (V 9/79, mass n 396015; (V 3550/78, mass n 393050; (V 186/77, mass n 383699; (V 2916/75, mass n 376970; (V 2913/75, mass n 376966; (V 55/75, mass n 373202; (V 1275/69, mass n 339932).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)