Sez. L, Sentenza n. 1249 del 26/02/1982 (Rv. 419125 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - APPLICABILITÀ - ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI - TRATTAMENTO CORRISPONDENTE E DEFINITIVITÀ DELL'ASSEGNAZIONE - DIRITTI DEL LAVORATORE - OBBLIGO DELL'ENTE DI RICOPRIRE I POSTI VACANTI ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE CONCORSO - ININFLUENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - APPLICABILITÀ - ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI - TRATTAMENTO CORRISPONDENTE E DEFINITIVITÀ DELL'ASSEGNAZIONE - DIRITTI DEL LAVORATORE - OBBLIGO DELL'ENTE DI RICOPRIRE I POSTI VACANTI ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE CONCORSO - ININFLUENZA.*
L'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300 si applica anche agli enti pubblici economici, con la conseguenza che il dipendente di uno di tali enti, ove sia stato assegnato a mansioni superiori, ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva (sempre che non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente, con diritto alla conservazione del posto) dopo il periodo fissato dalla contrattazione collettiva e, comunque, non superiore a mesi tre, senza che a tale applicazione sia di ostacolo la circostanza che in base a norme regolamentari o convenzionali l'ente sia tenuto a ricoprire i posti vacanti esclusivamente mediante concorso. (Conf 6340/80, mass n 410081; (Conf 5445/79, mass n 402027).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)