Sez. L, Sentenza n. 6340 del 05/12/1980 (Rv. 410081 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - DISCIPLINA EX ART 13 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - APPLICABILITA - DIRITTO ALLA PROMOZIONE - CONDIZIONI - OBBLIGO REGOLAMENTARE O CONVENZIONALE DELL'ENTE DI RICOPRIRE I POSTI VACANTI MEDIANTE CONCORSO - ININFLUENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - DISCIPLINA EX ART 13 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - APPLICABILITA - DIRITTO ALLA PROMOZIONE - CONDIZIONI - OBBLIGO REGOLAMENTARE O CONVENZIONALE DELL'ENTE DI RICOPRIRE I POSTI VACANTI MEDIANTE CONCORSO - ININFLUENZA.*
L'art 13 della legge 20 maggio 1970 n 300, che ha modificato l'art 2103 cod civ, si applica anche agli enti pubblici economici. Pertanto, il dipendente di uno di tali enti (nella specie l'ENEL) che sia stato assegnato a mansioni superiori, ha diritto al trattamento corrispondente all'attivita svolta e l'assegnazione diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e, comunque, non superiore a tre mesi; ne tale diritto alla promozione viene meno per il fatto che, in base a norme regolamentari o convenzionali, l'ente sia tenuto a ricoprire i posti vacanti mediante concorso. (V 1381/78, mass n 390757; (Conf 5445/79 mass n 402027).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)