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Sez. 6, Sentenza n. 10085 del 06/06/1984 Ud. (dep. 15/11/1984) Rv. 166702 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - DERUBATO - RECUPERO DELLA REFURTIVA - SILENZIO SULL'AUTORE DEL FURTO E SULLA MODALITÀ DI RECUPERO - REATO CONFIGURABILE - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1984-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166702-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - DERUBATO - RECUPERO DELLA REFURTIVA - SILENZIO SULL'AUTORE DEL FURTO E SULLA MODALITÀ DI RECUPERO - REATO CONFIGURABILE - FONDAMENTO.*

Colui che tace il nome dell'autore di un furto da lui subito o comunque non palesa le circostanze che gli hanno permesso il recupero della refurtiva commette il reato di favoreggiamento personale. Infatti, la legge al fine di attuare l'interesse della società, consistente nello scoprire e punire tutti coloro che la violano, impone al cittadino di collaborare nella ricerca dell'autore del reato e tale dovere costituisce il presupposto del reato di favoreggiamento personale, in quanto la sua violazione si trasforma in un aiuto diretto al responsabile del reato stesso. (V mass n 098928; (V mass n 109225; (V mass n 155101; (V mass n 155736).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)