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Sez. 1, Sentenza n. 1138 del 02/07/1968 Ud. (dep. 01/10/1968) Rv. 109225 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - NOZIONE - CONDOTTA NEGATIVA - INTEGRA GLI ESTREMI DEL REATO.*
Stato
decisa il 1968-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/109225-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - NOZIONE - CONDOTTA NEGATIVA - INTEGRA GLI ESTREMI DEL REATO.*

L'art 378 cod pen, nel prevedere il reato di favoreggiamento personale, punisce chiunque aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'autorita o a sottrarsi alle ricerche di questa. Trattasi di un reato a condotta libera, per cui rimane del tutto indifferente il comportamento dell'agente, attraverso il quale si esplica l'aiuto, purche esso sia idoneo ad eludere le investigazioni e le ricerche dell'autorita. Ai fini della sussistenza del reato, quindi, viene in considerazione non soltanto la condotta positiva dell'agente, ma anche quella semplicemente negativa, come il tacere elementi e circostanze salienti, da parte della stessa persona offesa dal reato presupposto. (V. 106095, anno 1967, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)