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Sez. 3, Sentenza n. 810 del 23/03/1973 (Rv. 363072 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVI DELL'ECCEZIONE - EFFICACIA VINCOLANTE - MOTIVI DIVERSI - RILEVABILITA D'UFFICIO O DEDUCIBILITA DALLA PARTE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363072-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVI DELL'ECCEZIONE - EFFICACIA VINCOLANTE - MOTIVI DIVERSI - RILEVABILITA D'UFFICIO O DEDUCIBILITA DALLA PARTE - PRECLUSIONE.*

In tema di Competenza per territorio, i motivi posti nella prima difesa a sostegno dell'eccezione di incompetenza, per il carattere dispositivo dell'eccezione stessa e la preclusione stabilita dall'art 38 cod proc civ, vincolano l'attivita del giudice e quella della parte che li ha dedotti, nel senso che il giudice non puo rilevare motivi di incompetenza non dedotti e la parte, d'altro canto non puo, nell'ulteriore corso del giudizio, aggiungerne altri diversi rispetto a quelli prospettati in limine litis, ne apportare ad essi qualsiasi mutamento. (Conf 2818/71, mass n 354014; 1716/71, mass n 352183).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)