Sez. 3, Sentenza n. 1716 del 09/06/1971 (Rv. 352183 - 01)
COMPETENZA CIVILE - ECCEZIONE D'INCOMPETENZA - IN GENERE - COMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVO POSTO A BASE DELL'ECCEZIONE - EFFICACIA VINCOLANTE - RILEVABILITA D'UFFICIO E DEDUCIBILITA DI MOTIVI DIVERSI - PRECLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - ECCEZIONE D'INCOMPETENZA - IN GENERE - COMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVO POSTO A BASE DELL'ECCEZIONE - EFFICACIA VINCOLANTE - RILEVABILITA D'UFFICIO E DEDUCIBILITA DI MOTIVI DIVERSI - PRECLUSIONE.*
I motivi posti nella comparsa di risposta o nel primo atto difensivo a sostegno dell'eccezione di incompetenza territoriale per il carattere dispositivo dell'eccezione e per la preclusione stabilita dallo art 38 cod proc civ, vincolano l'attivita del giudice e quella della parte che li ha dedotti, nel senso che il giudice non puo rilevare motivi di incompetenza non prospettati e la parte, a sua volta, non puo nell'ulteriore corso del giudizio aggiungerne altri rispetto a quelli dedotti in limine litis, ne puo apportare ad essi qualsiasi mutamento. (Conf 3825'69, mass n 344145' 1748'69, mass n 340779' 1490'69, mass n 340305).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)