Sez. L, Sentenza n. 14198 del 12/07/2016 (Rv. 640474 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE | Termine di avvio del procedimento disciplinare ex art. 66 del c.c.n.l. 28 maggio 2004 per le Agenzie fiscali - Natura perentoria - Conseguenze.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE
Il termine di venti giorni, previsto per la contestazione disciplinare dall'art. 66, comma 2, del c.c.n.l. 28 maggio 2004 per le Agenzie fiscali, ha natura perentoria, sicché la sua inosservanza determina la decadenza dall'esercizio del potere disciplinare.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 28/05/2004 art. 66 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)