diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 24529 del 02/12/2015 (Rv. 638063 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE | Lavoro privatizzato - Procedimento disciplinare - Termine per la contestazione dell'addebito ex art. 24, comma 2, del c.c.n.l. comparto Ministeri del 16 maggio 1995 - Natura ordinatoria - Inosservanza - Vizio della sanzione finale - Esclusione - Fondamento - C.c.n.l. successivo - Introduzione termine perentorio - Applicabilità retroattiva - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638063-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE

In tema di sanzioni disciplinari nei rapporti di lavoro pubblico privatizzato, il termine di venti giorni per la contestazione dell'addebito, previsto dall'art. 24, comma 2, del c.c.n.l.del comparto Ministeri del 16 maggio 1995, non è perentorio, sicché la sua inosservanza non comporta un vizio della sanzione finale, atteso che in un assetto disciplinare contrattualizzato gli effetti decadenziali possono verificarsi solo in presenza di una loro espressa previsione normativa o contrattuale. Né, in senso contrario, rileva l'aggiunta - operata con l'art. 12 del c.c.n.l. del comparto Ministeri 2002-2005 - di un nuovo comma 10 all'art. 24 del c.c.n.l. del 1995, con il quale è stata attribuita natura perentoria anche al termine iniziale del procedimento disciplinare, dovendosi ritenere, attesa la mancanza di ogni riferimento all'avvenuta insorgenza di controversie di carattere generale sull'interpretazione della norma collettiva, che la nuova disposizione non costituisca norma pattizia di interpretazione autentica, di portata sostitutiva della clausola controversa con efficacia retroattiva, ma integri una modifica, come tale operante soltanto in riferimento alle vicende successive all'entrata in vigore del c.c.n.l. con il quale è stata pattuita.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/05/1995 art. 24 com. 2, Contr. Coll. 16/05/1995 art. 24 com. 10, Contr. Coll. 12/06/2003 art. 12 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 49 com. NaN n. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)