Sez. 2, Sentenza n. 10138 del 24/05/1995 Ud. (dep. 05/10/1995) Rv. 202764 - 01
Reati contro il patrimonio - Delitti - Invasione di terreni o edifici - In genere | Illecito amministrativo di occupazione di alloggio di edilizia popolare - Rapporto di specialità - Esclusione - Ragioni.
Reati contro il patrimonio - Delitti - Invasione di terreni o edifici - In genere
Non esiste rapporto di specialità fra la norma incriminatrice di cui all'art. 633 cod. pen. (invasione di terreni o edifici) e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 26, quarto comma, legge 8 agosto 1977, n. 513, che sanziona l'occupazione di un alloggio di edilizia popolare senza le autorizzazioni necessarie; l'elemento materiale della prima ipotesi, infatti, è costituito dall'arbitraria introduzione nel fondo o nell'edificio altrui al fine di occuparlo, mentre quello caratterizzante la seconda è costituito dall'occupazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore, occupazione che può anche non essere arbitraria, ma soltanto irregolare; la norma di cui all'art. 633 cod. pen., inoltre, è posta a tutela del patrimonio, ed il bene giuridico protetto appartiene ad un rapporto di fatto, esercitato sia dal proprietario che da terzi, che trova la sua definizione nel concetto di possesso indicato dall'art. 1140 cod. civ.; con la legge 513/1977, viceversa, il legislatore ha inteso tutelare l'edilizia residenziale pubblica con sanzioni amministrative, tendenti ad evitare il consolidamento di talune situazioni in contrasto con la legittima assegnazione degli alloggi agli aventi diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 633 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1140, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)