Sez. 1, Sentenza n. 2750 del 22/07/1969 (Rv. 342448 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - ELEMENTI COSTITUTIVI - MERO LAVORO DOMESTICO - PARTECIPAZIONE ALLA COMUNIONE - CONDIZIONI.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - ELEMENTI COSTITUTIVI - MERO LAVORO DOMESTICO - PARTECIPAZIONE ALLA COMUNIONE - CONDIZIONI.*
Perche possa configurarsi una comunione tacita familiare occorre, oltre alla esistenza di un patrimonio comune (originario o acquisito), che vi sia, da parte di tutti i familiari, un'attivita concorrente alla gestione dell'azienda nell'interesse comune la quale non deve necessariamente esplicarsi nello stretto ambito dell'azienda, ma puo anche realizzarsi attraverso l'espletamento di un lavoro domestico. In questo caso e necessario, pero, che tale attivita, collegata ad altri elementi, si riferisca all'impresa stessa, come effetto di divisione o di ripartizione di compiti nell'ambito della comunione con la conseguenza che il lavoro domestico non e di per se sufficiente ad integrare il requisito della partecipazione alla comunione. (nella specie e stato ritenuto che, sulla base dei fatti incensurabilmente accertati dalla Corte del merito, non poteva considerarsi esistente una comunione tacita tra il marito, gestore di una rivendita di giornali, e la moglie, per il semplice fatto che questa attendeva al lavoro domestico). (V. 2126-68, massima n.334291 2725-67, massima n.330219).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)