Sez. 1, Sentenza n. 2430 del 28/09/1973 (Rv. 365826 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - ELEMENTI COSTITUTIVI - LAVORO DOMESTICO - COLLABORAZIONE FAMILIARE - DI UNA SORELLA - INSUFFICIENZA - LIMITI.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - ELEMENTI COSTITUTIVI - LAVORO DOMESTICO - COLLABORAZIONE FAMILIARE - DI UNA SORELLA - INSUFFICIENZA - LIMITI.*
Il lavoro domestico e la mera collaborazione familiare in genere sono di per se elementi non univoci ne sufficienti al fine di integrare gli estremi della partecipazione ad una comunione tacita familiare fra membri di una famiglia esercenti in comune un'attivita economica; invero, tale partecipazione e data da un'attivita che si riferisca all'impresa come effetto di divisione o ripartizione di compiti nell'ambito della comunione, riveli la comune intenzione di gestire nell'interesse di tutti, ed incida in misura apprezzabile sull'intera attivita aziendale. Ne detta attivita di collaborazione familiare, spiegata da una sorella nei confronti dei fratelli, vale da sola a dimostrare una partecipazione di lei ad un supposto rapporto societario nell'Esercizio dell'impresa dei medesimi, ove non venga accertato che si tratta di una collaborazione qualificata dalla affectio societatis, cioe dalla volonta contrattuale delle parti di spiegare attivita comune con intento speculativo, e non semplicemente di collaborazione direttamente o indirettamente influente sull'Esercizio dell'impresa. (Conf 2750/69, mass n 342448; 2725/67, mass n 330219; 624/66, mass n (Conf 321240; V 1638/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)