Sez. 4 - , Sentenza n. 30228 del 20/04/2021 Ud. (dep. 03/08/2021) Rv. 281746 - 01
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI | Traffico internazionale di stupefacenti – Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - Nave battente bandiera di Stato estero controllata in alto mare – Autorizzazione dello Stato di bandiera all'esercizio di poteri coercitivi da parte delle autorità italiane - Formalità - Esclusione.
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
In materia di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, non sono richieste particolari formalità per l'autorizzazione dello Stato di bandiera necessaria, ai sensi dell'art. 17 Convenzione di Vienna contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, ai fini dell'esercizio di poteri di polizia da parte delle autorità italiane su nave battente bandiera di Stato estero in acque non territoriali, essendo sufficiente la riconducibilità del consenso all'autorità designata dallo Stato di bandiera.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)