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Sez. 4 - , Sentenza n. 13596 del 20/02/2019 Cc. (dep. 28/03/2019) Rv. 276578 - 01

DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI | Traffico internazionale di stupefacenti – Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - Nave battente bandiera di Stato estero controllata in alto mare – Difetto di giurisdizione – Sussistenza - Esercizio di poteri coercitivi da parte delle autorità italiane - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276578-01

DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

In materia di stupefacenti, nei confronti dello straniero che, su nave battente bandiera di Stato estero, trasporti sostanze stupefacenti in acque non territoriali, non sussiste la giurisdizione italiana, potendo le autorità italiane esercitare poteri di polizia solo con l'autorizzazione dello Stato di bandiera, in virtù di quanto previsto dalla Convenzione di Vienna contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento del tribunale per il riesame e l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di uno straniero, rilevando che lo Stato di bandiera della nave aveva autorizzato il solo abbordaggio della nave e non anche l'adozione di atti privativi della libertà personale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Cod. Pen. art. 10, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 99 com. 2, Legge 02/12/1994 num. 689, Tratt. Internaz. 10/12/1982, Legge 05/11/1990 num. 328, Tratt. Internaz. 20/12/1988 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)