Sez. U, Sentenza n. 10160 del 26/06/2003 (Rv. 564584 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE | Appalto di lavori pubblici - Licitazione privata - Aggiudicazione - Dedotta successiva ratifica dell'aggiudicazione - Approvazione asseritamente determinante il sorgere del vincolo contrattuale - Relativa controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Attinenza al merito, e non alla giurisdizione, della questione relativa all'intervento e agli effetti della ratifica.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE
In tema di appalto di lavori pubblici mediante licitazione privata, allorché l'aggiudicatario - il quale non contesti che l'aggiudicazione non abbia avuto, da sola, l'effetto di produrre la conclusione dell'accordo - alleghi tuttavia che la pubblica amministrazione, pur essendosi riservata il potere di ratificare il risultato della gara, l'abbia poi approvato, e tale approvazione abbia avuto come effetto di determinare il sorgere, tra le parti, del vincolo contrattuale, così da richiedersi la stipulazione contrattuale ai soli fini di riproduzione dell'accordo, la giurisdizione sulla relativa controversia spetta al giudice ordinario, atteso che, con la domanda, è dedotta in giudizio una situazione di diritto soggettivo, e tenuto conto che, in una situazione siffatta, un giudizio circa l'avvenuta conclusione del contratto non può essere formulato già in ipotesi, sulla base di una norma di legge ed attraverso il raffronto tra i fatti dedotti in giudizio a fondamento della domanda e la stessa norma; mentre attiene al merito, e non alla giurisdizione, accertare, alla stregua della interpretazione di ciascuno degli atti (a partire dalla lettera di invito) del modulo procedimentale previsto per giungere alla formazione di un accordo vincolante, se ratifica dell'aggiudicazione vi sia stata e se tale ratifica, nella situazione data, abbia comportato conclusione dell'accordo. (Principio di diritto espresso in fattispecie anteriore alla operatività del nuovo criterio di riparto della giurisdizione di cui all'art. 33 del d.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo risultante a seguito di Corte cost. n. 292 del 2000, e all'art. 6 della legge 21 luglio 2000, n. 205).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1362, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 19, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 107, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)