Sez. U, Ordinanza n. 13918 del 16/06/2006 (Rv. 590977 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Vendita dei beni pubblici - Asta pubblica - Aggiudicazione - Mancato trasferimento della proprietà - Domanda di risarcimento dei danni subiti dall'aggiudicatario - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Connessione con la domanda di annullamento di precedente aggiudicazione - Rilevanza - Condizioni - Esercizio di entrambe le azioni in unico contesto - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La domanda di risarcimento del danno derivante dal mancato trasferimento di un immobile di proprietà pubblica, del quale l'attore sia risultato aggiudicatario in esito ad una procedura di asta pubblica, non attiene alla fase pubblicistica concernente la scelta del contraente attraverso la procedura di gara, ma a quella privatistica dell'esecuzione conseguente all'aggiudicazione del bene, ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto posizioni di diritto soggettivo inerenti al rapporto di natura privatistica sorto a seguito dell'aggiudicazione. Nessun rilievo assumono, in proposito, le eccezioni eventualmente sollevate dall'Amministrazione convenuta in ordine al mancato perfezionamento del contratto di compravendita o all'impossibilità del trasferimento dell'immobile, conseguente all'avvenuta alienazione dello stesso ad altro soggetto, resosi aggiudicatario in esito ad una precedente gara dalla quale l'attore era stato illegittimamente escluso, trattandosi di questioni che attengono alla fondatezza nel merito della pretesa azionata. Né la giurisdizione ordinaria può essere esclusa ai sensi dell'art.7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 35, comma quarto, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in virtù della connessione tra la domanda di risarcimento dei danni e quella di annullamento della precedente aggiudicazione, essendo tale collegamento subordinato all'iniziativa del ricorrente, il quale resta libero di esercitare in un unico contesto entrambe le azioni, passando attraverso il giudizio di ottemperanza per ottenere il risarcimento dei danni, ovvero di riservarsi l'esercizio separato dell'azione risarcitoria dopo aver ottenuto l'annullamento dell'atto o del provvedimento illegittimo, proponendo la sua domanda al giudice ordinario, al quale compete in via generale la cognizione sulle posizioni di diritto soggettivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge Cost. 06/12/1971 num. 1034 art. 6, Legge Cost. 21/07/2000 num. 205 art. 7, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)