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Sez. 1, Sentenza n. 12401 del 20/11/1992 (Rv. 479642 - 01)

Contratti in genere - Contratti collegati | Collegamento in senso tecnico - Configurabilità - Condizioni - Negozi collegati - Requisiti necessari.
Stato
decisa il 1992-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479642-01

Contratti in genere - Contratti collegati

Perché possa configurarsi un collegamento di negozi in senso tecnico, che, come tale, imponga la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un profilo oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, sia un profilo soggettivo, costituito dal comune intento delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento e il coordinamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, non essendo sufficiente che detto fine sia perseguito da una sola parte all'insaputa e senza la partecipazione dell'altro. Resta comunque ferma la necessità che i detti negozi si caratterizzino, ai fini della loro autonoma validità, ciascuno in funzione di una propria causa e conservino ciascuno una propria giuridica individualità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)