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Sez. 3, Sentenza n. 4645 del 27/04/1995 (Rv. 492028 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI | Collegamento negoziale - Nozione - Requisiti necessari - Effetti.
Stato
decisa il 1995-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492028-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI

Il collegamento contrattuale, che può risultare tipizzato legislativamente, come nel caso della sub. locazione, o può essere espressione dell'autonomia negoziale, è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, ciascuno dei quali, pur conservando una causa autonoma, è finalizzato ad un unico regolamento di interessi, sicché le vicende che investono uno dei contratti, quali quelle relative all'invalidità, l'inefficacia o la risoluzione, possono ripercuotersi sull'altro: Pertanto il criterio distintivo fra contratto unico e contratto collegato non è dato da elementi formali quali l'unità o la pluralità dei documenti contrattuali (ben potendo un contratto essere unico anche se ricavabile da più testi e, per converso, un unico testo riunire più contratti) o la mera contestualità delle stipulazioni, ma dall'elemento sostanziale consistente nell'unicità o pluralità degli interessi perseguiti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)