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Sez. 3, Sentenza n. 30492 del 23/06/2015 Cc. (dep. 15/07/2015) Rv. 264395 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Artt. 2 e 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000 - Liquidatore di società - Elemento soggettivo - Dolo eventuale - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264395-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati tributari, il liquidatore di una società di capitali può rispondere, in relazione alle dichiarazioni annuali pesentate dopo il suo insediamento, dei reati di cui agli artt. 2 e 4 del D.Lgs. 3 ottobre 2000, n. 74, purchè emergano elementi dai quali poter desumere quanto meno la sussistenza del dolo eventuale, e dunque la conoscenza o conoscibilità, attraverso una diligente verifica della contabilità e dei bilanci, della fittizietà delle poste e della falsità delle fatture inserite nella dichiarazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)