Sez. 3, Sentenza n. 5921 del 29/10/2014 Cc. (dep. 10/02/2015) Rv. 262411 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Omesso versamento Iva - Liquidatore di società - Elemento soggettivo - Situazione prefallimentare - Pagamento in favore dell'Erario - Erronea configurazione come ipotesi di bancarotta preferenziale per violazione della regola della "par condicio creditorum" - Scriminante putativa - Sussistenza.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di omesso versamento di Iva, non risponde del reato di cui all'art. 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per difetto dell'elemento soggettivo, il liquidatore di società che, a fronte di istanza di fallimento già presentata anteriormente alla scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, ometta di adempiere l'obbligazione tributaria nel legittimo convincimento, erroneo quanto alla circostanza fattuale del non ancora intervenuto fallimento, che il versamento violi la regola della "par condicio creditorum" di cui agli artt. 51 e 52 della legge fallimentare ed integri, a determinate condizioni, il reato di bancarotta preferenziale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 59 com. 4, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)