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Sez. 3, Sentenza n. 18205 del 28/08/2007 (Rv. 599616 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA | Chiamata del terzo in garanzia da parte del convenuto - Soccombenza dell'attore nei confronti del convenuto - Incidenza delle spese del chiamato - Spettanza a carico dell'attore - Configurabilità - Mancata istanza da parte del chiamato - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2007-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599616-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA

Il rimborso delle spese processuali sostenute da chi sia stato chiamato in garanzia dal convenuto, legittimamente viene posto a carico dell'attore, ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia e sempre che non risulti soccombenza del chiamato ovvero del chiamante, a nulla rilevando la mancanza di un'istanza di condanna in tal senso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)