diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12235 del 20/08/2003 (Rv. 566050 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA | Del chiamato in garanzia dal convenuto - Incidenza delle spese sull'attore soccombente nei confronti del convenuto per la pretesa giustificatrice della chiamata in garanzia - Necessità.
Stato
decisa il 2003-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566050-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA

Il rimborso delle spese processuali sostenute da chi sia stato chiamato in garanzia dal convenuto, legittimamente viene posto a carico dell'attore, ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)