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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 30 gennaio 1974, causa 127/73

Decisione
decisa il 1974-01-30
ECLI
ECLI:EU:C:1974:6

Epigrafe

Nel procedimento 127-73, avente ad oggetto la-domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal tribunale di Bruxelles, nelle cause dinanzi ad esso pendenti fra: 1. BELGISCHE RADIO en Televisie (RADIO-TELEVISIONE BELGA) e NV FONIOR 2. SV SABAM (Unione belga degli autori, compositori ed editori) e NV FONIOR 3. BELGISCHE RADIO en TELEVISIE e SV SABAM e NV Fonior, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 86 e 90, n. 2, del trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner e M. Sørensen, presidenti di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher, C. Ó Dálaigh e A. J. Mackenzie Stuart (relatore), giudici; avvocato generale: H. Mayras, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › A — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla causa e lo svolgimento del procedimento si possono così riassumere:
paragrafo 2
L'Unione belga degli autori, compositori ed editori (in prosieguo SABAM), società cooperativa di diritto belga, ha per scopo lo sfruttamento, l'amministrazione e la gestione, in senso lato, di tutti i diritti d'autore e diritti connessi spettanti ad essa medesima, ai suoi soci ed aderenti, ai suoi mandanti ed a società estere con finalità analoghe.
paragrafo 3
Nel 1963 e, rispettivamente, nel 1967, i sigg. Davis, compositore di musica, e Rozenstraten, paroliere, stipulavano un contratto-tipo con la SABAM, impegnandosi a cedere a quest'ultima i loro diritti d'autore, presenti e futuri, su tutte le loro opere presenti e future, nonché tutti i loro diritti, presenti e futuri, relativi ad esecuzioni in pubblico ed a registrazioni fonografiche.
paragrafo 4
In forza dei suddetti contratti la SABAM era altresì legittimata a conservare, senza doverne dare giustificazione, per un periodo di cinque anni successivo al recesso del socio, i diritti che le erano stati ceduti.
paragrafo 5
L'11 marzo 1969, la Belgische Radio en Televisie (in prosieguo BRT) concludeva con i sigg. Davis e Rozenstraten due distinti contratti per la cessione di taluni diritti d'autore relativi alla musica e, rispettivamente, al testo di una certa canzone. Una clausola speciale di questi contratti prevedeva, in particolare, che l'autore doveva cedere in esclusiva alla BRT tutti i suoi diritti sull'opera, senza alcuna limitazione, per un periodo di due anni e che, qualora l'accordo fosse incompatibile con precedenti contratti, egli doveva produrre una dichiarazione della controparte che l'autorizzasse ad impegnarsi nei confronti della BRT.
paragrafo 6
La canzone veniva trasmessa più volte per radio e alla televisione.
paragrafo 7
Un contratto corrente fra il BIEM (Bureau International d'Edition Mécanique), incaricato dalla SABAM di gestire le autorizzazioni alla riproduzione meccanica, e la SA Fonior conferiva a quest'ultima il diritto non esclusivo allo sfruttamento discografico delle opere del repertorio BIEM, tra cui la canzone in causa.
paragrafo 8
La SA Fonior registrava il testo e lo metteva in vendita in una propria versione su dischi Decca.
paragrafo 9
Nel marzo e nell'aprile 1969, la SABAM e la BRT diffidavano, senza successo, la SA Fonior a cessare la riproduzione. Nello stesso anno 1969, sia la SABAM che la BRT adivano il tribunale di Bruxelles, chiedendo la condanna della SA Fonior per la suddetta riproduzione, che asserivano illecita.
paragrafo 10
Il 3 giugno 1970, la Commissione iniziava d'ufficio il procedimento di cui all'art. 3 del regolamento n. 17 nei confronti della GEMA (Germania), della SACEM (Francia) e della SABAM. Con lettera 8 giugno 1970, la Commissione comunicava alla SABAM i suoi rilievi, concernenti essenzialmente le clausole dei contratti-tipo relative alla cessione globale dei diritti d'autore ed alla durata (5 anni) del periodo in cui la società conservava la gestione dei diritti d'autore dopo il recesso del socio. Il procedimento è tuttora in corso.
paragrafo 11
La causa principale riguarda, fra l'altro, la proprietà dei diritti d'autore. Tanto la SABAM quanto la BRT sostengono di essere titolari di tali diritti e di poter vietare la riproduzione dei dischi in esame.
paragrafo 12
Con sentenza 4 aprile 1973, il tribunale di Bruxelles ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni:
paragrafo 13
1. Se si possa considerare come un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del trattato CEE il fatto che un'impresa, la quale dispone, in uno Stato membro, del monopolio di fatto della gestione dei diritti d'autore, esiga la cessione totale di tutti i diritti d'autore, senza distinzioni. 2. Se si possa ravvisare un abuso di posizione dominante nel fatto che detta impresa pattuisce la cessione, da parte dell'autore, dei diritti presenti e futuri, e in particolare nella circostanza ch'essa conserva, senza bisogno di fornire alcuna giustificazione i diritti che le sono stati ceduti per i cinque esercizi successivi al recesso del socio. 3. Cosa si debba intendere per «impresa incaricata della gestione di servizi d'interesse economico generale». Se sia necessario che l'impresa abbia determinati privilegi, negati ad altre imprese. 4. Se l'art. 90; n. 2, del trattato CEE attribuisca ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare.
paragrafo 14
Come si evince dalla motivazione della sentenza di rinvio, il tribunale ritiene che un abuso di posizione dominante potrebbe sussistere qualora si accerti che la SABAM vincola a sé i propri soci con clausole non indispensabili, fra l'altro chiedendo una cessione globale di tutti i diritti e rendendo eccessivamente oneroso il recesso di un socio per le perdite finanziarie che ne possono derivare.
paragrafo 15
La sentenza di rinvio è pervenuta nella cancelleria di questa Corte il 19 aprile 1973.
paragrafo 16
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, hanno depositato osservazioni scritte la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici sigg. Bastian van der Esch e René-Christian Béraud, in data 31 luglio 1973; la Belgische Radio en Televisie con l'avv. Martin Denys del foro di Bruxelles, in data 2 agosto 1973; e la Società Cooperativa SABAM con gli avv. Jean Dasesse e Louis Chabert, entrambi del foro di Bruxelles, in data 30 luglio 1973.
paragrafo 17
Con lettera 30 luglio 1973, il cancelliere del tribunale di Bruxelles informava la Corte
paragrafo 18
«che l'appello interposto dalla SABAM contro la sentenza 4 aprile 1973 della 12a Sezione di questo tribunale sospende il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia (artt. 1068 e 1397 del Codice giudiziario belga)».
paragrafo 19
Con lettera 18 settembre 1973, il suddetto cancelliere comunicava alla Corte che il tribunale di Bruxelles
paragrafo 20
«non desidera che l'esame della causa in questione dinanzi alla Corte di giustizia venga sospeso. Quantunque una delle parti processuali abbia manifestato l'intenzione di appellarsi contro la decisione di rinvio, l'appello — anche nel caso dovesse essere interposto — non può avere effetto sospensivo nei confronti del procedimento pendente dinanzi alla Corte. La sospensione, per di più, non è affatto auspicabile, considerato che l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di giustizia potrà essere utile tanto a questo tribunale quanto alla Corte d'appello».
paragrafo 21
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 22
Le osservazioni presentate alla Corte

SENTENZA › In fatto › A — Gli antefatti e il procedimento › Osservazioni della Commissione delle Comunità europee › Sulla competenza del giudice nazionale

paragrafo 1
Nel maggio 1971 e nel maggio 1973, a seguito di scambi d'opinioni circa i rilievi formulati nei suoi confronti dalla Commissione, la SABAM provvedeva a modificare il proprio statuto, consentendo ad ogni «socio» di decidere egli stesso se cedere alla SABAM i suoi diritti per una o per più forme di sfruttamento, per tutto il mondo o limitatamente a taluni paesi. Inoltre, il periodo durante il quale i diritti d'autore restano alla società dopo il recesso d'un membro veniva ridotto da 5 a 3 anni.
paragrafo 2
Le suddette modifiche sono attualmente all'esame della Commissione ed il relativo procedimento è perciò ancora in corso.
paragrafo 3
La Commissione ritiene che, in presenza di un procedimento ai sensi del regolamento n. 17, art. 3, le autorità nazionali, ivi compresi gli organi giudiziari, in forza dell'art. 9, n. 3, del citato regolamento, non siano più competenti ad applicare l'art. 86 del trattato.
paragrafo 4
Essa è dell'opinione che nel presente procedimento, in cui è pacifico che il giudice nazionale viene provvisoriamente spogliato della propria competenza, la Corte di giustizia non può ancora prendere in esame le questioni sottopostele dal predetto giudice.

SENTENZA › In fatto › A — Gli antefatti e il procedimento › Osservazioni della Commissione delle Comunità europee › Sulla prima questione

paragrafo 1
La Commissione è del parere che lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte di questo può ben consistere, per un'impresa, nel fatto di imporre ai suoi contraenti impegni più gravosi di quanto non richieda il suo scopo sociale. In questo senso essa ha deciso nei confronti della società tedesca GEMA (GU 20 giugno 1971, n. L 134).
paragrafo 2
La clausola dei contratti di cessione secondo cui il contraente s'impegna a cedere alla SABAM tutti i diritti d'autore su tutte le sue opere, presenti e future, impone un obbligo non indispensabile e costituisce perciò un abuso di posizione dominante.
paragrafo 3
Nondimeno — osserva la Commissione — anche le stazioni radio-televisive e l'industria discografica, che si trovano in una posizione di forza sul mercato, hanno a loro volta la possibilità di imporre le proprie condizioni agli autori, specialmente a quelli da esse dipendenti. Per costoro l'affiliazione ad una società del genere della SABAM rappresenta una garanzia contro abusi provenienti da altre direzioni.
paragrafo 4
La Commissione ha compilato due liste: nell'una sono indicate diverse forme, economicamente distinte, di sfruttamento di un'opera; nell'altra viene invece riportata una divisione in categorie, rappresentate ciascuna da più forme di sfruttamento che si prestano ad essere esercitate da una singola società (ad esempio, la categoria costituita da «diritti di radiodiffusione e di telediffusione, ivi compresi i diritti di riproduzione di secondo grado».
paragrafo 5
Un vincolo ragionevole è — a suo avviso — quello che consente agli autori, a norma di statuto, di limitare la cessione dei propri diritti a determinate forme o categorie di sfruttamento. A questa tesi si è ispirata la seconda decisione nel procedimento GEMA (GU n. L 166/72).
paragrafo 6
La Commissione conclude che, in una struttura di mercato caratterizzata dalla potenza economica degli utilizzatori (stazioni radio-televisive, case discografiche), il fatto che le citate forme o categorie di sfruttamento impediscano ad un terzo di acquisire dei diritti sulle opere individuali non implica un abuso di posizione dominante nel senso dell'art. 86.

SENTENZA › In fatto › A — Gli antefatti e il procedimento › Osservazioni della Commissione delle Comunità europee › Sulla seconda questione

paragrafo 1
La Commissione ritiene lecita la cessione dei diritti, presenti e futuri, purché essa venga limitata a determinate forme o categorie di sfruttamento.
paragrafo 2
Quando all'autore viene offerta la possibilità di cedere i suoi diritti solo per talune forme di sfruttamento, l'esercizio di tali diritti da parte della società per i tre esercizi successivi al recesso del socio appare ragionevole. Questo periodo può essere invece al massimo della durata di un anno, quando la libera determinazione del socio è limitata alla scelta fra diverse categorie di forme di sfruttamento. La conservazione dell'esercizio dei diritti d'autore per i cinque esercizi successivi al recesso del socio costituisce sempre un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86. Al riguardo, non ha alcuna rilevanza il fatto che la società sia tenuta, o meno, a giustificare la sua decisione di continuare ad esercitare i diritti d'autore.

SENTENZA › In fatto › A — Gli antefatti e il procedimento › Osservazioni della Commissione delle Comunità europee › Sulla terza e quarta questione

paragrafo 1
L'espressione «impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale» (art. 90 n. 2, del trattato CEE) va intesa nel senso che deve trattarsi di un'impresa incaricata espressamente ed in forza di un atto amministrativo d'esercitare i suddetti servizi.
paragrafo 2
La SABAM non può in alcun modo sostenere di essere stata incaricata dalle pubbliche autorità di svolgere un certo servizio. Per di più, la Commissione dubita che i compiti svolti dalla SABAM possano essere ritenuti servizi d'interesse economico generale.
paragrafo 3
La Commissione nota che i privilegi di cui generalmente beneficiano le imprese menzionate nell'art. 90, n. 2, rappresentano la contropartita di una particolare funzione che è stata loro imposta. I suddetti privilegi possono bene venir sottoposti ad esame in relazione alla loro compatibilità con l'art. 90, n. 2, ma non è detto che un'impresa che ha dei privilegi debba necessariamente rientrare fra quelle menzionate in tale articolo.
paragrafo 4
Infine, in merito alla quarta questione, la Commissione ritiene che quanto è già stato esposto circa le precedenti ne renda superfluo l'esame e si richiama alla sentenza di questa Corte nella causa 10-71, Porto di Mertert, Raccolta 1971, pag. 723.

SENTENZA › In fatto › A — Gli antefatti e il procedimento › Osservazioni della BRT

paragrafo 1
La BRT è dell'avviso che la cessione globale dei diritti futuri è giuridicamente illecita.
paragrafo 2
Gli autori possono trovarsi in una situazione di assoluta indipendenza oppure essere legati da un contratto di lavoro o di locatio operis a chi ha loro commissionato una certa creazione. Lo statuto della SABAM ed i principi generali secondo cui essa agisce sono conciliabili soltanto con l'attività d'un autore indipendente.
paragrafo 3
Nel caso di un'opera commissionata da una società di radiodiffusione, la cessione globale, e senza limitazioni dei diritti d'autore alla predetta società si rende necessaria affinché gli autori non siano tentati di servirsi della società di radio-diffusione come strumento pubblicitario per una creazione in ordine alla quale sono già stati retribuiti.
paragrafo 4
Da diversi anni la BRT sollecita vanamente la SABAM a modificare il proprio statuto ed a creare una disciplina speciale per le opere di persone legate alla BRT da rapporti di dipendenza o di collaborazione. La SABAM ha sempre rifiutato di ritoccare il proprio statuto e, tenuto conto della posizione dominante di tale impresa sul mercato musicale, la BRT non ha potuto far altro che adattarsi alla situazione.
paragrafo 5
Lo statuto della SABAM non prevede eccezioni per le opere create su commissione. L'autore, se intende in tale occasione recedere dalla società per poter trasferire tutti i suoi diritti a chi gli ha commissionato l'opera, corre il rischio di vedere la SABAM conservare, in virtù dell'art. 15, tutti i diritti per un periodo di 5 anni, senza bisogno di fornire alcuna giustificazione. Ciò costituisce un grave, e d'altra parte inutile, abuso di posizione dominante.

SENTENZA › In fatto › A — Gli antefatti e il procedimento › Osservazioni della SABAM › Sulla competenza della Corte di giustizia

paragrafo 1
Si evince dalle conclusioni dell'avvocato generale e dai principi di diritto enunciati dalla Corte nell'ordinanza 3 giugno 1969 (causa 31-68, SA Chanel contro Cepeha, Raccolta 1970, pag. 403) che ogni procedimento avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale va sospeso quando il giudice nazionale che ha proposto la domanda informa ufficialmente la Corte che contro la propria decisione è stato interposto appello e che questo ha come conseguenza la sospensione dell'esecuzione.
paragrafo 2
In data 17 luglio 1973, la SABAM ha interposto appello contro la sentenza di rinvio 4 aprile 1973. In forza del codice giudiziario belga, l'appello sospende l'esecuzione della sentenza. Lo stesso codice dispone che ogni appello contro una sentenza definitiva o una decisione in corso di causa ha effetto devolutivo nel merito a favore del giudice d'appello. Nel presente procedimento, la sentenza 4 aprile 1973 è ormai priva di qualsiasi efficacia giuridica.
paragrafo 3
La SABAM chiede perciò alla Corte di sospendere il procedimento finché la Corte d'appello non si sia pronunziata sull'appello interposto il 17 luglio 1973 contro la sentenza di rinvio.

SENTENZA › In fatto › A — Gli antefatti e il procedimento › Osservazioni della SABAM › Sulla prima e sulla seconda questione

paragrafo 1
La SABAM esamina dapprima il procedimento — contemplato dal regolamento n. 17 per l'attuazione dell'art. 86 — che è stato iniziato dalla Commissione e rileva ch'esso è tuttora in corso. In seguito all'intervento della Commissione, la SABAM ha apportato notevoli modifiche tanto al suo statuto ed al suo regolamento generale quanto ai suoi contratti di cessione.
paragrafo 2
Essa ritiene che la Commissione abbia già risolto da tempo, con una sua decisione, le questioni di diritto comunitario sollevate dal tribunale di Bruxelles, rinvia in proposito alle decisioni GEMA del 2 giugno 1971 e 6 luglio 1972 e conclude che la soluzione della prima questione si trova nell'art. 1 di quest'ultima decisione.
paragrafo 3
Anche la soluzione della seconda questione, relativa essa pure all'applicazione dell'art. 86 del trattato, è implicita nelle già citate decisioni.
paragrafo 4
Nella decisione 26 giugno 1971, la Commissione ha ritenuto illecito il periodo d'affiliazione di 6 anni imposto dalla GEMA ai suoi soci ed ha pure affermato che il recesso del socio non infirma la validità del contratto di cessione dei diritti da lui precedentemente concluso.
paragrafo 5
Con la decisione 6 luglio 1972 — afferma la SABAM — la Commissione ha ammesso che un periodo d'affiliazione minimo di 3 anni è perfettamente giustificato da ragioni di ordine economico.
paragrafo 6
La Commissione ha chiaramente rilevato che un simile vincolo serve a proteggere i soci delle unioni d'autori dalle pressioni che potrebbero esercitare su di loro importanti imprese del settore, quali le società di radiodiffusione e le case disco-grafiche.
paragrafo 7
Poiché, onde permettere alle unioni d'autori di concludere con gli utilizzatori dei pezzi musicali contratti di licenza a lungo termine, è indispensabile che anche i contratti di cessione dei diritti d'autore abbiano una certa durata, la SABAM s'è riservata la facoltà di disporre eventualmente dei diritti cedutile per i cinque esercizi successivi al recesso del socio. Con la modifica apportata allo statuto dall'assemblea generale straordinaria del 20 maggio 1973, il periodo in cui i diritti d'autore rimangono a disposizione della SABAM è stato espressamente ridotto a 3 anni. Nella stessa assemblea è stata altresì approvata un'altra modifica dello statuto, che permette agli autori di limitare la cessione a certe categorie di diritti ed a certi paesi. Si mantiene così, come si è espressa la Commissione nella sua decisione GEMA del 6 luglio 1972, l'equilibrio fra «la durata del diritto di disposizione della SABAM e l'ampiezza degli impegni» assunti dai soci della stessa.
paragrafo 8
Sulla base delle predette decisioni della Commissione, il tribunale di rinvio dovrebbe riconoscere la liceità dei contratti di cessione della SABAM, almeno nella misura in cui si conformano ai principi esposti nelle decisioni relative alla GEMA. La pretesa della SABAM di esigere l'esclusiva su tutte le opere, presenti e future, di un autore nell'ambito di una o più categorie di diritti è perfettamente lecita. La SABAM ha senz'altro il diritto di esigere la cessione di tutti i diritti sulle opere di un autore nell'ambito di una o più categorie di sfruttamento, quale ad esempio il diritto di diffusione, ivi compreso il diritto di eseguire in pubblico le opere radiodiffuse o il diritto di riproduzione e diffusione meccanica, ivi compreso il diritto di eseguire in pubblico le opere riprodotte meccanicamente. I contratti di cessione che hanno dato luogo alla domanda d'interpretazione sono stati stipulati prima che la Commissione iniziasse nei confronti della SABAM il procedimento in applicazione dell'art. 86 e, del pari, prima ch'essa emanasse le decizioni relative alla GEMA.
paragrafo 9
La clausole controverse dei contratti di cessione SABAM sono state recentemente soppresse o modificate. Di conseguenza un'interpretazione dell'art. 86 condotta dalla Corte sul vecchio testo di tali contratti non potrebbe più avere alcuna rilevanza pratica. Solo il giudizio della Corte circa la compatibilità con l'art. 86 degli attuali statuti e regolamenti della SABAM, quali risultano dalle recenti modifiche, potrebbe essere effettivamente utile.

SENTENZA › In fatto › A — Gli antefatti e il procedimento › Osservazioni della SABAM › Sulla terza e sulla quarta questione

paragrafo 1
Le due questioni sono già state risolte da questa Corte nella causa 10-71, Porto di Mertert (Racc. 1971, pag. 730), in cui essa ha affermato che un'impresa che fruisce di determinati privilegi per l'adempimento del compito affidatole dalla legge ed intrattiene a tale scopo stretti rapporti con la pubblica amministrazione ricade sotto l'art. 90, n. 2, del trattato e che il suddetto articolo non può attribuire diritti ai singoli.
paragrafo 2
La SABAM non crede di rientrare nella definizione fornita dalla Corte in occasione della causa Porto di Mertert.

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
B — In seguito alla relazione d'udienza sopra riportata, si è svolta, in data 13 novembre 1973, la fase orale del procedimento nel corso della quale sono stati sentiti la SABAM, la BRT, il governo della Repubblica federale tedesca e la Commissione delle Comunità europee. L'avv. Dassesse, per la SABAM, ha espresso l'opinione che la Corte debba sospendere il procedimento pregiudiziale quando l'appello dinanzi al giudice nazionale ha per effetto: 1. di portare la causa principale di fronte ad un giudice di grado superiore competente in sede di merito; 2. di attribuire al giudice di grado superiore la competenza a decidere se vadano, o meno, sollevate questioni pregiudiziali; 3. di spogliare il giudice di grado inferiore della competenza a comunicare alla Corte di giustizia informazioni complementari, causa 31-68, (Chanel contro Cepeha), conclusioni dell'avvocato generale Roemer. Egli sostiene che tali sono, in diritto belga, gli effetti dell'appello contro la decisione di rinvio. Per quanto concerne l'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17 egli sostiene, in appoggio alla tesi della Commissione, la sopravvenuta incompetenza del giudice nazionale. Le autorità nazionali, infatti, cessano d'essere competenti non appena la Commissione inizia un procedimento in applicazione dell'art. 86 del trattato; i tribunali, anche civili, sono senz'altro autorità nazionali nel senso di cui alla suddetta disposizione, causa 43-69, (Bilger), Raccolta 1970, pag. 136, e tale conclusione non abbisogna di alcun riesame, causa 48-72 (de Haecht II), Raccolta 1973, pag. 87. La circostanza che il procedimento della Commissione abbia avuto inizio dopo l'instaurazione delle due cause principali non è rilevante. Entrando nel merito delle questioni pregiudiziali, l'avvocato della SABAM sottolinea che un'unione d'autori va considerata come un sindacato costituito per la difesa dei diritti dei suoi aderenti. Il presente caso infatti ben dimostra come le società di radiodiffusione finiscano per spogliare gli autori dei loro diritti su una certa opera, esigendone la cessione globale per un periodo di 2 anni. Egli conclude che la pretesa di un'unione d'autori relativa alla cessione esclusiva di tutti i diritti sulle opere presenti e future di un certo autore, purché rientranti in una determinata categoria di diritti di sfruttamento, non costituisce abuso di posizione dominante. L'avv. Denys, per la BRT, non accetta la tesi della SABAM secondo cui l'appello interposto contro la decisione di rinvio ha per effetto, in diritto belga, di rendere non più competente il giudice di rinvio. Egli invoca la costituzione belga per contestare l'affermazione che un procedimento amministrativo possa fa sospendere una causa civile. Egli afferma, poi, di non aver trovato nel trattato alcun elemento su cui possano fondarsi le conclusioni della SABAM e della Commissione circa l'interpretazione dell'art. 9, n. 3. Per quanto riguarda il merito delle questioni, la protezione dei diritti d'autore sarebbe meglio garantita dalla possibilità per un autore di cedere temporaneamente i suoi diritti su di una determinata opera che non da una suddivisione in categorie dei diritti di sfruttamento. Non v'è dubbio che la SABAM ha abusato della sua posizione dominante; lo ha riconosciuto essa stessa con il modificare, su suggerimento della Commissione, il proprio statuto. Il sig. Seidel, intervenendo in qualità d'agente per il governo della Repubblica federale tedesca, si oppone alla tesi della Commissione. Con la sentenza Bilger — egli sostiene — si è voluto semplicemente indicare che i giudici, che sono incaricati di far eseguire le procedure in materia d'intese, sono autorità nazionali nel senso dell'art. 9, n. 3; non si è voluto affatto far riferimento ai giudici civili che hanno il compito di tutelare i cittadini contro gli abusi. Se così non fosse, l'efficacia diretta delle norme del trattato in tema di concorrenza ne verrebbe considerevolmente sminuita. Se, in presenza di un procedimento della Commissione in applicazione degli artt. 85 e 86, il giudice civile non fosse più competente, egli non potrebbe neppur più adottare provvedimenti d'urgenza. D'altra parte, il regolamento n. 17 non contiene alcuna disposizione diretta a far sì che i giudici nazionali siano informati dei procedimenti iniziati dalla Commissione. A questo punto, si rende necessario un sistema più flessibile, quale la Corte ha indicato nella sentenza de Haecht II, secondo cui spetta al giudice nazionale valutare se sia necessario sospendere il procedimento affinché le parti possano chiedere una decisione alla Commissione. Il sig. Van der Esch, consigliere giuridico della Commissione, osserva che la Corte, nella causa 31-68, Chanel, ha sospeso il procedimento per due motivi: le circostanze proprie del caso concreto e la comunicazione del giudice nazionale. Questa decisione va spiegata nel senso che la Corte, viste le circostanze del caso concreto, aveva l'impressione che la sentenza di rinvio corresse il rischio di venire annullata. Nella fattispecie, la SABAM ha indicato fra i motivi d'appello l'incompetenza del giudice nazionale in forza dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17, incompetenza di cui pure la Commissione è convinta. La causa de Haecht II riguardava un caso in cui la Commissione non aveva ancora iniziato un procedimento. Allorché è pacifico che la Commissione ha iniziato un procedimento, per tuta la durata di esso non esiste una competenza parallela di un'autorità nazionale, ma soltanto una competenza temporanea ed esclusiva della Commissione. L'art. 9, n. 3, non impedirebbe però al giudice nazionale di emanare provvedimenti d'urgenza per mantenere lo statu quo. Il consigliere giuridico della Commissione suggerisce perciò che, considerati la proposizione d'un appello e l'incompetenza temporanea del giudice nazionale, la Corte applichi il principio «festina lente» e si astenga dal pronunziarsi. Nondimeno, l'avvocato generale potrebbe nel frattempo presentare le proprie conclusioni. Pur tenendo ferme le conclusioni presentate dalla Commissione nelle sue memorie, il sig. van der Esch espone poi alcuni argomenti in favore dell'efficacia diretta dell'art. 90, n. 2: 1. L'oggetto della suddetta disposizione è analogo a quello degli artt. 7, 85 e 86: si tratta sempre di norme che regolano tutti i rapporti giuridici fattone personae. 2. Gli obblighi che da essa derivano sono incondizionati. Sebbene le norme da seguire siano complesse, non lo sono in misura superiore a quanto non siano le norme degli artt. 85 e 86. 3. I singoli sono obbligati ad osservare le disposizioni assai complicate dell' art. 36, ultimo periodo, senza che sia necessario un intervento degli organi comunitari, causa 78-70, (Deutsche Grammophon), Raccolta 1971, pagg. 487, 500. 4. Risulta dai nn. 2 e 3 dell'art. 90, visti nel loro insieme, che l'applicazione del n. 2 può essere, «ove occorra», facilitata da direttive o decisioni rivolte agli Stati membri, ma non dipende in alcun modo dall'esistenza di tali direttive o decisioni. 5. Gli artt. 85-90 prevedono norme generali da applicare alle imprese, causa 6-72 (Continental Can), Raccolta 1973, pagg. 215, 246. 6. Il fatto che l'art. 90 si riferisca più in particolare agli articoli dall'85 al 94, inclusi, del trattato, non esclude che esso possa riferirsi anche ad altri articoli del trattato stesso. In linea di principio, pertanto, le imprese menzionate nel n. 2 dell'art. 90 sono tenute, come qualsiasi altra impresa, a rispettare le disposizioni del trattato.

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
C — L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 12 dicembre 1973.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza 4 aprile 1973, pervenuta in cancelleria il 19 aprile 1973, il tribunale di Bruxelles ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, varie questioni vertenti sull'interpretazione degli artt. 86 e 90, n. 2, del trattato CEE.
punto 2
La loro soluzione deve consentire al giudice nazionale di valutare la conformità alle norme sulla concorrenza, contenute nel trattato CEE, di talune norme statutarie e clausole dei contratti — tipo della Unione belga degli autori, compositori ed editori (in prosieguo, SABAM).
punto 3
Avendo la SABAM interposto appello contro il provvedimento di rinvio, il tribunale di Bruxelles chiedeva a questa Corte, con lettera 18 settembre 1973, di non sospendere l'esame delle questioni pregiudiziali.
punto 4
Nell'atto d'appello viene dedotta, fra l'altro, l'incompetenza del giudice nazionale, in forza dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17 della Commissione (GU n. 13, del 21 febbraio 1962).
punto 5
Dal fascicolo risulta che la Commissione aveva deciso, fin dal 3 giugno 1970, d'instaurare d'ufficio il procedimento di cui all'art. 3 del suddetto regolamento nei confronti della SABAM, ed aveva notificato a quest'ultima tale decisione l'8 giugno 1970.
punto 6
Date le particolari circostanze, è opportuno che questa Corte — prima di pronunciarsi sulle questioni sottopostele — accerti anzitutto se nella fattispecie sia ammissibile il rinvio.

SENTENZA › In diritto › Sulla competenza della Corte

punto 7
Questa Corte è competente a statuire sulle domande di pronunzia pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE, notificatele dal giudice nazionale in conformità all'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte stessa.
punto 8
In forza del trattato, il giudice nazionale ha la facoltà di valutare se la soluzione di questioni di diritto comunitario sia necessaria ai fini della propria sentenza.
punto 9
Di conseguenza, il procedimento disciplinato dall'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte non viene sospeso se non in caso di revoca o di annullamento dell'atto con cui il giudice nazionale effettua il rinvio.
punto 10
Si è fatto valere che la Corte non sarebbe tenuta a rispondere ai quesiti formulati dal tribunale di Bruxelles, dal momento che, nei confronti della SABAM è in corso il procedimento instaurato d'ufficio dalla Commissione, a norma dell'art. 3 del regolamento n. 17.
punto 11
Secondo la SABAM, i giudici civili vanno considerati «autorità degli Stati membri» ai sensi dell'art. 9, n. 3, del suddetto regolamento; il tribunale di Bruxelles avrebbe perciò dovuto, fin dall'8 giugno 1970, sospendere il procedimento fino a che la Commissione non avesse adottato una decisione.
punto 12
A norma dell'art. 9, n. 3, «fino a quando la Commissione non abbia iniziato alcuna procedura a norma degli artt. 2, 3 o 6, le autorità degli Stati membri restano competenti per l'applicazione dell'art. 85, n. 1, e dell'art. 86, in conformità all'art. 88 del trattato».
punto 13
Di conseguenza, dal momento in cui la Commissione ha iniziato il procedimento in sede comunitaria, le autorità degli Stati membri cessano di essere competenti per la repressione, a norma dei suddetti articoli del trattato, delle pratiche o intese di cui trattasi.
punto 14
Si deve perciò accertare se i giudici nazionali — dinanzi ai quali vengano fatti valere, in una causa civile, i divieti sanciti dagli artt. 85 e 86 del trattato CEE — vadano considerati «autorità degli Stati membri».
punto 15
La competenza dei giudici nazionali, in fatto di applicazione delle norme comunitarie, fra l'altro nelle controversie civili, è connessa all'efficacia diretta di tali norme.
punto 16
Poiché, per loro natura, i divieti sanciti dagli artt. 85, n. 1, e 86 sono atti a produrre direttamente degli effetti nei rapporti fra i singoli, detti articoli attribuiscono direttamente a questi dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare.
punto 17
Il negare la competenza di questi giudici, basandosi sull'art. 9 sopra citato, equivale a spogliare i singoli di diritti loro spettanti in forza del trattato.
punto 18
Il fatto che l'art. 9, n. 3, faccia menzione di «autorità degli Stati membri» competenti ad applicare gli artt. 85, n. 1, e 86 «in conformità all'art. 88 del trattato» rende palese ch'esso si riferisce alle sole autorità nazionali la cui competenza in materia deriva dall'art. 88.
punto 19
In forza di quest'articolo, le autorità degli Stati membri — ivi compresi, in taluni di questi Stati, i giudici cui è affidato il particolare compito di applicare le leggi nazionali sulla concorrenza o di controllare la legittimità dell'applicazione fattane da parte degli organi amministrativi — sono altresì competenti ad applicare gli artt. 85 e 86 del trattato.
punto 20
La circostanza che i suddetti organi giurisdizionali rientrino fra le «autorità degli Stati membri» di cui all'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17 non esime dallo statuire il giudice dinanzi al quale sia fatta valere l'efficacia diretta dell'art. 86.
punto 21
Cionondimeno, qualora la Commissione instauri un procedimento ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, il giudice nazionale, se lo ritenga necessario ai fini della certezza del diritto, può sospendere il procedimento in sede nazionale, in attesa dei risultati dell'azione della Commissione.
punto 22
Per contro, esso proseguirà di regola il procedimento, qualora ritenga che, manifestamente, il comportamento in questione non può influire in misura rilevante sul gioco della concorrenza o sugli scambi fra gli Stati membri, ovvero che non sussistono dubbi circa l'incompatibilità del comportamento stesso con l'art. 86.
punto 23
L'art. 9 del regolamento n. 17 non può porre limiti alla facoltà del giudice nazionale di rinviare alla Corte di giustizia per ottenere una pronunzia pregiudiziale.
punto 24
Questa Corte, ritenuta la ritualità del rinvio effettuato dal tribunale di Bruxelles, non può esimersi dal risolvere le questioni sottopostele.

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le osservazioni orali della Commissione delle Comunità europee, del governo della Repubblica federale di Germania, della Belgische Radio en Televisie e della SABAM, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 85, 86, 88 e 177, visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 20, visto il regolamento del Consiglio CEE n. 17, primo regolamento d'attuazione degli artt. 85 e 86 del trattato, in ispecie gli artt. 3 e 9, visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, LA CORTE, decide ch'essa si pronunzierà sulle questioni sottopostele, dopo aver sentito l'avvocato generale.

Firme

Così deciso a Lussemburgo, il 30 gennaio 1974 Lecourt Donner Sørensen Monaco Mertens de Wilmars Pescatore Kutscher Ó Dálaigh Mackenzie Stuart Letto a Lussemburgo, all'udienza del 30 gennaio 1974. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidenta R. Lecourt

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