Sez. L, Sentenza n. 249 del 18/01/1977 (Rv. 383774 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI RECESSO E PENDENZA DEL PERIODO DI PREAVVISO - DIVIETO DI LICENZIAMENTO DURANTE IL PERIODO DI MALATTIA - APPLICABILITA - INDUSTRIA MINERARIA - ART 21 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 13 MARZO 1967 - NULLITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI RECESSO E PENDENZA DEL PERIODO DI PREAVVISO - DIVIETO DI LICENZIAMENTO DURANTE IL PERIODO DI MALATTIA - APPLICABILITA - INDUSTRIA MINERARIA - ART 21 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 13 MARZO 1967 - NULLITA.*
Il secondo comma dell'art 2110 cod civ, riguardante tra l'altro la prosecuzione del rapporto di lavoro e il divieto di licenziamento durante il periodo di malattia, e diretto ad assicurare al lavoratore un trattamento economico ed assistenziale durante la malattia e si estende anche alle ipotesi in cui sia stata esercitata da una delle parti la facolta di recesso e penda il periodo di preavviso. Deve percio essere ritenuto nullo l'art 21 del CCNL 13 marzo 1967 per gli addetti all'industria mineraria, nella parte in cui stabilisce che, in caso di malattia insorta durante il periodo di preavviso, spetta all'impiegato il trattamento previsto in caso di interruzione del servizio per malattia soltanto 'fino alla scadenza del periodo stessò, dal momento che il decorso del termine di preavviso rimane sospeso fino alla guarigione del dipendente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 13/03/1967 num. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)