Sez. 1, Sentenza n. 4720 del 21/04/1993 (Rv. 481970 - 01)
Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - In genere | Alloggio di edilizia economica - Ente assegnante - Contratto di assegnazione con patto di futura vendita - Risoluzione unilaterale - Azione dell'assegnatario per l'accertamento della sua illegittimità o la ripetizione parziale di canoni - Coniuge separato dell'assegnatario divenuto locatario dell'alloggio - Contraddittore necessario - Qualità - Configurabilità - Esclusione.
Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - In genere
Il litisconsorzio necessario, che determina l'inscindibilità della causa e quindi la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti eventualmente pretermessi, ricorre o nei casi espressamente previsti dalla legge o anche per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio, che implichi, cioè, una situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, in guisa tale che la decisione su di essa non potrebbe conseguire il proprio scopo cui non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti. Pertanto nel giudizio promosso da assegnatario di alloggi di edilizia economica con patto di futura vendita, per far accertare l'illegittimità della risoluzione unilaterale del relativo contratto, da parte dell'ente assegnante, o, in subordine, il diritto a parziali restituzioni delle somme versate a titolo di canone, non è contraddittore necessario il coniuge dell'assegnatario medesimo, cui lo alloggio stesso sia stato dato successivamente in locazione del detto ente (dopo il provvedimento giudiziale di attribuzione a tale coniuge dell'uso della casa coniugale, reso in giudizio di separazione personale) senza successione nell'originario contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)