diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5575 del 23/06/1997 (Rv. 505366 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Riscatto di fondo rustico a norma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 - Pluralità di acquirenti del fondo - Litisconsorzio necessario nei confronti di tutti gli acquirenti - Sussistenza - Fondamento - Sostituzione del retraente nell'unico diritto dominicale degli acquirenti - Pronunzia emessa nei soli confronti di taluni di essi - Effetto sostitutivo - Esclusione - Tardività del riscatto nei confronti dell'acquirente pretermesso - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505366-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

Il litisconsorzio necessario ricorre, oltreché nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba necessariamente essere decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta, e ciò indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto, non rilevando, di per se, il fatto che la parte istante abbia richiesto una sentenza costitutiva, di condanna o meramente dichiarativa. Pertanto nell'ipotesi di esercizio dell'azione di riscatto di fondo rustico a norma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, qualora più siano gli acquirenti del fondo ricorre una situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di tutti (a differenza dell'ipotesi di pluralità di retraenti) poiché l'accoglimento della domanda comporta la sostituzione di chi abbia esercitato il riscatto nella proprietà del fondo riscattato e quindi nell'unico diritto dominicale degli acquirenti, onde la pronunzia emessa nei soli confronti di taluni di essi sarebbe inidonea a produrre l'effetto sostitutivo che le è proprio, senza che, al fine di rendere legittima la pretermissione di taluno dei proprietari abbia rilievo la eventuale tardività dell'esercizio del riscatto nei confronti dell'acquirente pretermesso, giacché la questione dell'integrità del contraddittorio va risolta non in base all'esito della lite ma alla luce della formulazione della domanda e con riguardo al momento in cui avviene la "vocatio in jus".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)