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Sez. L, Sentenza n. 4416 del 14/04/1993 (Rv. 481824 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere | Classificazione dei datori di lavoro ex art. 33 T.U. n. 797 del 1955 - Istituti o imprese di vigilanza con produzione di un servizio industriale - Inquadramento tra le aziende esercenti attività di natura industriale ex tabella A - Necessità - Aggregazione di tali istituti al settore delle industrie commerciali ex art. 34, T.U. cit. - Influenza - Esclusione - Carenza del potere dell'amministrazione in ordine a tale aggregazione - Presupposto - Accertamento - Spettanza al giudice della controversia nel rapporto contributivo.
Stato
decisa il 1993-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481824-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere

In base alla disciplina dettata in tema di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali dall'art. 33 del T.U. n. 797 del 1955, gli istituti od imprese di vigilanza, che esercitano un'attività economica di produzione di un servizio industriale ai sensi dell'art. 2195, n. 1, cod. civ., devono essere inquadrati tra le aziende esercenti attività di natura industriale di cui alla tabella A, senza che il rapporto contributivo fra l'azienda e l'I.N.P.S. possa ritenersi modificato dal decreto ministeriale di aggregazione dei predetti istituti al settore delle industrie commerciali, emanato ai sensi dell'art. 34, primo comma, del T.U. citato - che attribuisce all'amministrazione un potere discrezionale solo per i casi in cui non sia possibile inserire il datore di lavoro in una delle categorie previste dalle tabelle -, spettando al giudice investito della decisione in ordine al detto rapporto, in una controversia alla quale è estranea l'autorità che ha emanato il decreto, accertare incidentalmente, in relazione ad un'attività espressamente contemplata dalla tabella A, la carenza di tale potere, con conseguente inefficacia dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 33, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)