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Sez. L, Sentenza n. 8549 del 27/09/1996 (Rv. 499805 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Classificazione delle imprese per settori produttivi - Decreti ministeriali di aggregazione ex art. 34 d.P.R. n. 797 del 1955 - Efficacia a fini diversi della normativa sugli assegni familiari - Esclusione - Eccezioni - Efficacia di interpretazione autentica dell'art. 49 legge n. 88 del 1989 - Esclusione - Fattispecie relativa all'applicabilità delle aliquote contributive per il settore industriale e degli sgravi per le aziende commerciali ad impresa di vigilanza.
Stato
decisa il 1996-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499805-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

I decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di "aggregazione" di un'impresa ad un determinato settore produttivo a norma dell'art. 34 del T.U. in materia di assegni familiari (d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797) spiegano efficacia limitatamente alla disciplina degli assegni familiari (con la sola eccezione dell'eventuale rilevanza dell'aggregazione al settore industriale ai fini dell'iscrizione dei dirigenti all'I.N.P.D.A.I., ai sensi dell'art. 4 della legge 15 marzo 1973 n. 44, integrativa della legge 27 dicembre 1953 n. 967), dovendosi escludere, in particolare, che l'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 comporti, in via di interpretazione autentica della previgente normativa, l'attribuzione di un'efficacia generale agli inquadramenti operati ai sensi della normativa sugli assegni familiari. (Fattispecie relativa ad impresa ricadente nel campo di applicazione del D.M. 18 luglio 1983 di aggregazione al settore commerciale, ai fini "delle norme concernenti gli assegni familiari", delle imprese di vigilanza ed investigazione: la S.C., sulla base del riportato principio, ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui tale aggregazione, stante la natura industriale dell'impresa ai sensi dell'art. 2195 cod. civ., non escludeva l'applicabilità delle aliquote contributive previste per il settore industriale e non abilitava la stessa impresa alla fruizione degli sgravi contributivi previsti a favore delle imprese commerciali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 33, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 34, Legge 17/10/1961 num. 1157, Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 967 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 18/07/1983, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 4 com. 19 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)