Sez. 6, Sentenza n. 10680 del 21/09/1988 Ud. (dep. 31/10/1988) Rv. 179602 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - CASSA REGIONALE PER IL CREDITO DELLE IMPRESE ARTIGIANE (CRIAS) - ISTITUTO DI CREDITO SPECIALE (O DI SCOPO) MUNITO DI PERSONALITÀ GIURIDICA PUBBLICA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE NEL CASO DI TRUFFA AI DANNI DELL'ENTE E DI APPROPRIAZIONE O DISTRAZIONE DI DENARO DA PARTE DEI DIPENDENTI DELLA CASSA - REATI CONFIGURABILI.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - CASSA REGIONALE PER IL CREDITO DELLE IMPRESE ARTIGIANE (CRIAS) - ISTITUTO DI CREDITO SPECIALE (O DI SCOPO) MUNITO DI PERSONALITÀ GIURIDICA PUBBLICA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE NEL CASO DI TRUFFA AI DANNI DELL'ENTE E DI APPROPRIAZIONE O DISTRAZIONE DI DENARO DA PARTE DEI DIPENDENTI DELLA CASSA - REATI CONFIGURABILI.*
La cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.i.A.S.), svolgendo i suoi compiti attraverso una attività che assume una prevalente connotazione pubblicistica non soltanto nei fini perseguiti ma anche nelle modalità e nei criteri di attuazione, integra un istituto di credito speciale (o di scopo) munito di personalità giuridica pubblica. Ne consegue che le eventuali truffe, consumate ai danni della cassa predetta, sono aggravate a norma dell'art. 640, secondo comma n. 1 cod. pen. e che le appropriazioni o le distrazioni poste in essere dagli amministratori o dai funzionari della cassa, quanto al denaro appartenente a quest'ultima e di cui hanno il possesso in ragione del loro ufficio, integrano, a loro volta, il delitto di peculato di cui all'art. 314 cod. pen.. (V mass n 176404).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 27/12/1954 num. 50 art. 1, Legge Reg. Sicilia 05/11/1955 num. 34 art. 1, Legge Reg. Sicilia 07/05/1977 num. 31 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)