Sez. 2, Sentenza n. 26901 del 24/05/2013 Cc. (dep. 20/06/2013) Rv. 256656 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Sequestro probatorio - Mancata indicazione del titolo di reato - Riesame - Integrazione da parte del tribunale del riesame - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
In tema di sequestro probatorio, la mancata indicazione, nel decreto del pubblico ministero che dispone o convalida il sequestro, del reato in relazione al quale il provvedimento è adottato, non costituisce una carenza motivazionale alla quale possa porsi rimedio da parte del Tribunale del riesame nell'esercizio dei poteri di integrazione ad esso riconosciuti dalla legge, spettando al solo P.M. l'individuazione dei fatti specifici in ordine ai quali condurre le indagini ed emettere i provvedimenti ritenuti utili ai fini probatori.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)