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Sez. 6, Sentenza n. 5906 del 22/01/2013 Cc. (dep. 06/02/2013) Rv. 254900 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Sequestro probatorio - Indicazioni carenti - Riesame - Integrazione della motivazione - Obbligo del Tribunale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254900-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

In tema di sequestro probatorio, l'eventuale incompletezza del provvedimento impugnato (nella specie, per la non compiuta indicazione delle esigenze probatorie) può essere sanata dal Tribunale del riesame, che ha l'obbligo di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti per la sua emissione e, in caso positivo, di procedere all'integrazione della motivazione carente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)