Sez. 2, Sentenza n. 45013 del 28/11/2024 Cc. (dep. 09/12/2024) Rv. 287363-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Indagato alloglotta che non conosce la lingua italiana - Circostanza non nota al giudice al momento della emissione dell’ordinanza cautelare - Traduzione della stessa disposta dopo l'esecuzione della misura, ma prima dell’interrogatorio di garanzia - Presenza, nel corso dell'interrogatorio, di un interprete che rappresenta all'indagato il contenuto dell'ordinanza cautelare, delle domande e delle contestazioni - Nullità dell'interrogatorio di garanzia - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, non è nullo l'interrogatorio di garanzia nel caso in cui il giudice, cui, al momento dell'emissione dell'ordinanza, non era nota la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato alloglotto e che ne abbia disposto la traduzione nella lingua di origine del predetto dopo l'esecuzione della misura, ma prima dell'interrogatorio, si avvale di un interprete che rappresenti il contenuto dell'ordinanza cautelare, delle domande e delle contestazioni formulate. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che tale "modus procedendi" comportasse lesione del diritto di difesa sul rilievo che la decisione di avvalersi della facoltà di non rispondere, assunta all'atto dell'interrogatorio di garanzia, costituiva una precisa scelta difensiva e non una necessità dovuta alla mancata comprensione degli addebiti).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 51 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)