Sez. U, Sentenza n. 15069 del 26/10/2023 Cc. (dep. 11/04/2024) Rv. 286356-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Ordinanza che dispone una misura cautelare personale - Indagato o imputato alloglotta - Obbligo di traduzione entro un termine congruo - Violazione - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE
In materia di misure cautelari personali, l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullità dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 3, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 51 bis, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 94 com. 1, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32, Direttive del Consiglio CEE 20/10/2010 num. 64 art. 2 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 20/10/2010 num. 64 art. 3 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)