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Sez. 4, Sentenza n. 1020 del 23/02/1989 Ud. (dep. 29/01/1990) Rv. 183138 - 01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA - SOSTITUTI DEL DIFENSORE - FORMALITÀ EX ART. 9 R.D.L. 21 GENNAIO 1933, N. 1578 - LETTERA-DELEGA DEL DIFENSORE AD ALTRO PROFESSIONISTA - SOSTITUZIONE IN UN SINGOLO ADEMPIMENTO PROCESSUALE - AMMISSIBILITÀ - SOSTITUZIONE DEFINITIVA NELLA DIFESA - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - SURROGAZIONE DEL DELEGANTE NEL DIRITTO ALLA NOMINA DEL DIFENSORE - INAMMISSIBILITÀ - EFFETTI - INVALIDITÀ ED INEFFICACIA DELLA DELEGA - RAVVISABILITÀ - RAGIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183138-01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA - SOSTITUTI DEL DIFENSORE - FORMALITÀ EX ART. 9 R.D.L. 21 GENNAIO 1933, N. 1578 - LETTERA-DELEGA DEL DIFENSORE AD ALTRO PROFESSIONISTA - SOSTITUZIONE IN UN SINGOLO ADEMPIMENTO PROCESSUALE - AMMISSIBILITÀ - SOSTITUZIONE DEFINITIVA NELLA DIFESA - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - SURROGAZIONE DEL DELEGANTE NEL DIRITTO ALLA NOMINA DEL DIFENSORE - INAMMISSIBILITÀ - EFFETTI - INVALIDITÀ ED INEFFICACIA DELLA DELEGA - RAVVISABILITÀ - RAGIONE - FATTISPECIE.*

In tema di difesa, non è valido, né produce effetto alcuno (indipendentemente dalla osservanza, o meno, delle forme previste dall'art. 9 R.d.l. 21 gennaio 1933, n. 1578, concernente la nomina di sostituti), un "mandato", espresso in una semplice missiva, con il quale il difensore dell'imputato dia incarico, ad altro professionista, di sostituirlo definitivamente nella difesa tecnica nel giudizio davanti la Corte di Cassazione; ciò esulando dalla previsione di cui all'art. 127 cod. proc. pen., che ipotizza la sostituzione del difensore, in caso di specifico e temporaneo impedimento del medesimo, in un singolo adempimento processuale, e traducendosi in una inammissibile surrogazione del delegante nel diritto - costituzionalmente protetto - di nomina del difensore spettante al giudicabile, siccome disciplinato dal vigente ordinamento processuale, che garantisce e tutela le ragioni dell'interessato nella scelta, autonoma e libera del proprio difensore. (fattispecie di professionista che si presentò davanti la Corte di Cassazione esibendo una lettera-delega nei termini in massima; la Corte non ammise il delegato a discutere il ricorso). (V mass n 179062; (V mass n 180792; (V mass n 088610).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 127, Cod. Proc. Pen. art. 128 CORTE COST., Regio Decr. 21/01/1933 num. 1578 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)