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Sez. 2, Sentenza n. 5971 del 08/08/1988 Cc. (dep. 10/08/1988) Rv. 179062 - 01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - NOMINA DEL SOSTITUTO - FORMALITÀ - INOSSERVANZA - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1988-08-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179062-01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - NOMINA DEL SOSTITUTO - FORMALITÀ - INOSSERVANZA - CONSEGUENZA.*

La nomina del sostituto del difensore ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., per essere valida, deve essere fatta dal difensore medesimo con dichiarazione inserita nel verbale di udienza e con atto scritto, rispettando in quest'ultima ipotesi la formalità di cui all'art. 9 R.d. 27 novembre 1933 n. 1578 convertito nella legge 22 gennaio 1934 n. 36 e successive modificazioni (ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), mentre non è valida se fatta con dichiarazione dello stesso sostituto. In tal caso, qualora la sostituzione non sia avvenuta a norma dell'art. 127 cod. proc. pen., il difensore di fiducia non intervenuto all'udienza perde tale qualità e il cosiddetto sostituto assume la posizione giuridica di difensore d'ufficio. (V mass n 142144; (Conf mass n 173089).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 127, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)