Sez. 2, Sentenza n. 2987 del 18/08/1969 (Rv. 342877 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - DELLE COSTRUZIONI IN ADERENZA OD IN APPOGGIO - DISTANZE IN LINEA VERTICALE ED ORIZZONTALE.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - DELLE COSTRUZIONI IN ADERENZA OD IN APPOGGIO - DISTANZE IN LINEA VERTICALE ED ORIZZONTALE.*
A norma dell'art 907 cod civ la veduta diretta gode di una zona di rispetto di tre metri sia in linea orizzontale che verticale, sicche, nel caso di costruzioni in appoggio od in aderenza al muro sul quale la veduta stessa si apre, detta costruzione deve arretrarsi in altezza a tre metri dalla soglia della sovrastante veduta, e deve essere rispettata quale distanza in linea orizzontale, con riferimento al punto di arresto della costruzione in altezza. (V 1690, 66, massima n 323309).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)